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Sez. 3, Sentenza n. 6221 del 17/11/1988 (Rv. 460569 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - RINUNCIA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460569-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - RINUNCIA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Per il combinato disposto degli artt. 375 e 390 cod. proc. civ., il ricorrente può rinunziare all'istanza di regolamento di Competenza, finché non sia stata notificata la richiesta del pubblico ministero, di cui all'art. 375. (Conf 1290/81, mass n 411882; (Conf 523/71, mass n 350201).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)