Sez. 3, Sentenza n. 6221 del 17/11/1988 (Rv. 460569 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - RINUNCIA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - RINUNCIA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Per il combinato disposto degli artt. 375 e 390 cod. proc. civ., il ricorrente può rinunziare all'istanza di regolamento di Competenza, finché non sia stata notificata la richiesta del pubblico ministero, di cui all'art. 375. (Conf 1290/81, mass n 411882; (Conf 523/71, mass n 350201).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)