Sez. 2, Sentenza n. 102 del 11/01/1986 (Rv. 443754 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - ILLECITA - IN GENERE - CONDIZIONE SOSPENSIVA DI CONTRARRE MATRIMONIO CON PERSONA APPARTENENTE ALLA STESSA CLASSE SOCIALE DELL'ISTITUITO - LICEITÀ - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 29 COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - ILLECITA - IN GENERE - CONDIZIONE SOSPENSIVA DI CONTRARRE MATRIMONIO CON PERSONA APPARTENENTE ALLA STESSA CLASSE SOCIALE DELL'ISTITUITO - LICEITÀ - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 29 COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.*
La condizione sospensiva, apposta a una disposizione testamentaria, di contrarre matrimonio con persona appartenente alla stessa classe sociale dell'istituito, è lecita, e, quindi, perfettamente valida ed efficace, in quanto lascia al beneficiario un ampio margine di scelta e di libera autodeterminazione e non importa alcuna limitazione psichica intollerabile, come tale contraria all'ordine pubblico. Nè detta condizione contrasta con gli art. 3 e 29 della Costituzione, perché di tali norme, quella dell'art. 29, la quale stabilisce che il matrimonio è fondato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ha esclusivo riguardo alla posizione dei medesimi nello ambito della famiglia, mentre l'art. 3, il quale sancisce il principio dell'eguaglianza, tende a una finalità (compenetrazione delle classi sociali) estranea alla questione dei limiti di validità della condizione testamentaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 634
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)