Sez. 2, Sentenza n. 8941 del 15/04/2009 (Rv. 607866 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - ILLECITA - IN GENERE | Testamento - Condizione di contrarre matrimonio - Illiceità - Fondamento - Conseguenze.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - ILLECITA - IN GENERE
La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell'art. 634 cod. civ. ed è, pertanto, illecita, in quanto contraria al principio della libertà matrimoniale tutelato dagli artt. 2 e 29 della Costituzione. Essa, pertanto, si considera non apposta, a meno che non sia stato l'unico motivo determinante della volontà del testatore, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 626, Cod. Civ. art. 634, Cod. Civ. art. 636, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)