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Sez. L, Sentenza n. 251 del 10/01/2007 (Rv. 594525 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA | Disciplina ex art.2103 cod.civ. - Enti pubblici economici - Assoggettabilità - Obbligo regolamentare o convenzionale del datore di lavoro di ricoprire i posti vacanti mediante concorso - Carattere ostativo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594525-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA

A norma dell'art. 2103 cod. civ. (come modificato dall'art. 13 della legge 30 maggio 1970 n. 300), applicabile anche agli enti pubblici economici, il diritto alla promozione alla categoria superiore non viene meno per il fatto che, in base a norme regolamentari o convenzionali, l'ente datore di lavoro sia tenuto a ricoprire i posti vacanti mediante procedure selettive interne (nella specie, per anzianità e merito), atteso che, ove il datore di lavoro abbia natura giuridica privata, le norme che prevedono la selezione interna per le promozioni hanno portata di norme convenzionali di diritto privato, tali da non poter costituire idonea fonte derogatrice rispetto all'art. 2103 cod. civ. (Fattispecie relativa all'Isveimer, società per azioni di diritto privato, regolata da disciplina di natura privatistica e negoziale) .

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)