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Sez. L, Sentenza n. 11710 del 10/11/1995 (Rv. 494611 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA | Disciplina ex art. 2103 cod. civ. - Enti pubblici economici - Assoggettabilità - Obbligo regolamentare o convenzionale del datore di lavoro di ricoprire i posti vacanti mediante concorso - Carattere ostativo - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494611-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA

A norma dell'art. 2103 cod. civ. (come modificato dall'art. 13 della legge 30 maggio 1970 n. 300), applicabile anche agli enti pubblici economici, il diritto alla promozione alla categoria superiore non viene meno per il fatto che, in base a norme regolamentari o convenzionali, l'ente datore di lavoro sia tenuto a ricoprire i posti vacanti mediante concorso.

Riferimenti normativi: Legge 30/05/1970 num. 300 art. 13, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)