Sez. 2, Sentenza n. 1216 del 27/01/2012 (Rv. 621154 - 01)
COMODATO - COMODATARIO - USO DELLA COSA - SPESE | Comodato di immobile destinato a casa coniugale - Spese - Non necessarie né urgenti - Diritto al rimborso - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
COMODATO - COMODATARIO - USO DELLA COSA - SPESE
Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. Ne consegue che, se un genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda di rimborso avanzata da un coniuge separato nei confronti dei genitori dell'altro coniuge, proprietari dell'appartamento datogli in comodato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1808
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)