Sez. 3, Sentenza n. 15543 del 06/11/2002 (Rv. 558261 - 01)
COMODATO - COMODATARIO - USO DELLA COSA - SPESE | Diritto al rimborso - Esclusione.
COMODATO - COMODATARIO - USO DELLA COSA - SPESE
Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione (nella specie, straordinaria) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1808
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)