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Sez. 3, Sentenza n. 15543 del 06/11/2002 (Rv. 558261 - 01)

COMODATO - COMODATARIO - USO DELLA COSA - SPESE | Diritto al rimborso - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558261-01

COMODATO - COMODATARIO - USO DELLA COSA - SPESE

Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione (nella specie, straordinaria) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1808

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)