Sez. L, Sentenza n. 11226 del 21/11/1990 (Rv. 469843 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - DECADENZA PER ASSENZA INGIUSTIFICATA ALLA VISITA DI CONTROLLO - TERMINE A CARICO DELL'INPS PER LA CONTESTAZIONE DELL'ASSENZA - INSUSSISTENZA - CONFERMA DELLO STATO DI MALATTIA IN SEDE DI CONTROLLO AMBULATORIALE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - DECADENZA PER ASSENZA INGIUSTIFICATA ALLA VISITA DI CONTROLLO - TERMINE A CARICO DELL'INPS PER LA CONTESTAZIONE DELL'ASSENZA - INSUSSISTENZA - CONFERMA DELLO STATO DI MALATTIA IN SEDE DI CONTROLLO AMBULATORIALE - IRRILEVANZA.*
La disciplina posta dall'art. 5, quattordicesimo comma, decreto legge 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) - secondo cui, qualora il lavoratore pubblico o privato risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo fino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo (esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo) - non prevede un termine entro il quale l'i.N.P.S. debba contestare al lavoratore l'assenza da casa al momento dell'accesso del medico di controllo, atteso che, l'avviso del medico, che attesta l'impossibilità di effettuare il controllo, consente al lavoratore di tempestivamente giustificare la propria assenza dal domicilio in corrispondenza delle prescritte fasce orarie; né l'eventuale successiva conferma dello stato di malattia in Sede di controllo ambulatoriale esclude la sanzione suddetta che è conseguenza unicamente del comportamento del lavoratore, il quale - non facendosi trovare in casa - non consente il controllo domiciliare del suo stato di salute, ed è quindi indipendente dalla sussistenza in concreto di una vera e propria malattia. (V 808/88, mass n 457207; (V 4854/87, mass n 453482).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)