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Sez. L, Sentenza n. 808 del 29/01/1988 (Rv. 457207 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - CERTIFICATO DEL MEDICO CURANTE - RECAPITO O TRASMISSIONE ALL'INPS - TERMINE PERENTORIO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1988-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457207-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - CERTIFICATO DEL MEDICO CURANTE - RECAPITO O TRASMISSIONE ALL'INPS - TERMINE PERENTORIO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'insorgenza del diritto del lavoratore all'indennità di malattia - la cui fonte è tuttora da ravvisare nella legge 11 gennaio 1943 n. 138 - è condizionato - senza trovare completamento necessario (ex artt. 1886 cod. civ.) nella disciplina degli artt. 1913 e 1915 cod. civ. nel regime successivo alle leggi n. 33 del 1980 (di conversione del decreto legge n. 663 del 1979) e n. 155 del 1981 - all'assolvimento dell'Onere che ha l'assicurato di inviare all'INPS (a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento) il certificato medico di diagnosi della malattia (e di attestazione dell'inizio e della durata della stessa) entro il termine di due giorni dal suo rilascio, al fine di consentire all'istituto la possibilità del tempestivo controllo dello stato morboso denunciato e della relativa attività di certazione, il termine suddetto ha carattere perentorio e quindi, essendo la prestazione previdenziale costituita da un'indennità giornaliera che, come tale, matura di giorno in giorno in corrispondenza della durata del processo morboso (non oltre il limite massimo stabilito dalla legge), il ritardato invio della certificazione sanitaria, procrastinando l'inizio della possibilità del tempestivo Esercizio del potere di controllo e dell'attività di certazione dell'ente previdenziale, non fa sorgere il diritto all'indennità medesima limitatamente ai giorni di ritardo, senza che risulti vulnerato il precetto costituzionale di cui all'art. 38 cost. Che attiene alla predisposizione dei mezzi di carattere previdenziale adeguati alle esigenze di vita del lavoratore, piuttosto che alle modalità necessarie per conseguirli, sempre che esse non siano tali da comprometterne lo stesso conseguimento. (Conf 4854/87, mass n 453482; (Conf 6097/87, mass n 454432).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1880, Cod. Civ. art. 1915, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 5, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 2 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)