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Sez. 5 - , Sentenza n. 8912 del 11/04/2018 (Rv. 647692 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - CONTRIBUTI (NOZIONE) | Contributo unificato - Riassunzione del processo ex art. 50 c.p.c. - Pagamento di un nuovo contributo unificato - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647692-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - CONTRIBUTI (NOZIONE)

Il contributo unificato è dovuto anche nell'ipotesi di riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, che postula, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'iscrizione a ruolo del procedimento, poiché non rientra nelle fattispecie di esenzione contemplate dall'art. 10 del medesimo decreto, ed in quanto il riferimento, da parte del predetto art. 9, comma 1, "a ciascun grado di giudizio", ricomprende, in conformità alla "ratio" del tributo di coprire i costi del funzionamento di ogni fase processuale, l'iscrizione a ruolo della causa dinanzi ad un giudice diverso da quello inizialmente adito, assumendo peraltro rilevanza l'unicità del procedimento riassunto rispetto a quello originariamente incardinato ai soli fini della conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, correlati alla proposizione della domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)