Sez. L, Sentenza n. 16340 del 24/07/2007 (Rv. 599629 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ORGANI | Direttore sanitario di unità sanitaria locale - Cessazione dall'incarico entro tre mesi dalla nomina del direttore generale o del Commissario straordinario - Decorso dell'intero termine trimestrale - Necessità - Violazione - Conseguenze.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ORGANI
In tema di risoluzione del rapporto di lavoro di direttore sanitario di una ASL, l'art. 3 comma 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, nel testo antecedente alle modifiche introdotte del d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229 vigente "ratione temporis", recante la previsione della cessazione dell'incarico di direttore amministrativo e di direttore sanitario entro tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale, si interpreta nel senso che la cessazione "ante tempus" si verifica soltanto alla scadenza dei tre mesi; non è pertanto consentito al Commissario Straordinario nominato dalla Regione in caso di disfunzioni dell'Azienda sanitaria e a tutti gli effetti equiparato al direttore generale, nonostante la pienezza dei suoi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, disporre la cessazione dall'incarico prima della scadenza del trimestre, potendogli procedere a ciò soltanto con provvedimento motivato e per gravi motivi che giustifichino la decadenza anticipata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)