Sez. L, Sentenza n. 1353 del 08/02/1988 (Rv. 457502 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - FUNZIONARIO DI BANCA - RICONOSCIMENTO SULLA QUALIFICA - CONDIZIONI - POTERE DI RAPPRESENTANZA - ESERCIZIO IN VIA GENERALE E CONTINUATIVA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - FUNZIONARIO DI BANCA - RICONOSCIMENTO SULLA QUALIFICA - CONDIZIONI - POTERE DI RAPPRESENTANZA - ESERCIZIO IN VIA GENERALE E CONTINUATIVA.*
Al fine d'identificare le mansioni della categoria di funzionario di banca prevista dalla contrattazione collettiva del settore del credito, ove non ricorra l'ipotesi di una formale attribuzione della categoria medesima, occorre far riferimento ad attività che comportino la facoltà di firma, quale manifestazione di un potere di rappresentanza esercitato in via generale e continuativa. Tale ipotesi implica la spendita del nome del datore di lavoro nei confronti dei terzi e perciò non è desumibile dalla mera sigla apposta sul documento ai soli fini interni di identificazione del dipendente cui è stata affidata la cura di una pratica. (V 4376/84, mass n 436282).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)