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Sez. L, Sentenza n. 4376 del 25/07/1984 (Rv. 436282 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - FUNZIONARIO DI BANCA - INDIVIDUAZIONE DELLA RELATIVA CATEGORIA - CRITERI - POTERE DI FIRMA - ATTRIBUZIONE NECESSARIA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1984-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436282-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - FUNZIONARIO DI BANCA - INDIVIDUAZIONE DELLA RELATIVA CATEGORIA - CRITERI - POTERE DI FIRMA - ATTRIBUZIONE NECESSARIA - CONTENUTO.*

Al fine di identificare le mansioni della categoria di funzionario di banca, prevista dalla contrattazione collettiva del settore del credito, ove non ricorra l'ipotesi di una formale attribuzione della categoria medesima, occorre fare riferimento ad attività che comportino la facoltà di firma, quale manifestazione di un potere di rappresentanza esercitato in via generale e continuativa. Tale potere, implicante la spendita del nome del datore di lavoro nei confronti dei terzi e perciò non desumibile dalla mera sigla apposta sul documento, a soli fini interni di identificazione del dipendente cui è stata affidata la cura di una pratica, bensì dalla sottoscrizione dell'atto in corrispondenza della parte di esso indicativa della denominazione dell'istituto di credito, può ritenersi effettivamente conferito anche attraverso comportamenti concludenti, a condizione che, qualora detto istituto sia una persona giuridica, i comportamenti stessi siano riconducibili agli organi di questa abilitati a formarne e a manifestarne la volontà. (V 5049/81, mass n 415834; (V 1938/80, mass n 405561; (V 1921/77, mass n 385636).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)