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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7395 del 22/03/2017 (Rv. 643663 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Condominio - Ripartizione delle spese per le parti comuni tra venditore ed acquirente dell’immobile - Interpretazione dell'espressione “anno in corso” – Riferimento all’esercizio della gestione condominiale – Necessità – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643663-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE

In tema di ripartizione delle spese condominiali, l’espressione “anno in corso”, di cui al previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – ora, in seguito all’approvazione della l. n. 220 del 2012, art. 63, comma 4, disp. att. c.c. - va intesa, alla luce del principio della "dimensione annuale della gestione condominiale", con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, il quale può anche non coincidere con l’anno solare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 4, Legge 11/12/2012 num. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)