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Sez. 1, Sentenza n. 4699 del 08/11/1989 (Rv. 464112 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - SOCIETÀ - TRASFORMAZIONI - AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE 18 MARZO 1970 N. 165 - VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ DI CONCORRENZA - INSUSSISTENZA - DICHIARAZIONE RELATIVA - RICHIESTA DELLA AGEVOLAZIONE IN SEDE DI REGISTRAZIONE - PRODUZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI EPOCA SUCCESSIVA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464112-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - SOCIETÀ - TRASFORMAZIONI - AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE 18 MARZO 1970 N. 165 - VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ DI CONCORRENZA - INSUSSISTENZA - DICHIARAZIONE RELATIVA - RICHIESTA DELLA AGEVOLAZIONE IN SEDE DI REGISTRAZIONE - PRODUZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI EPOCA SUCCESSIVA - AMMISSIBILITÀ.*

Nelle ipotesi di trasformazione, fusione e concentrazione delle società commerciali il cui capitale sociale non superi il miliardo, la dichiarazione che l'operazione non comporta violazione delle Disposizioni sulla libera tutela della concorrenza - richiesta dall'art. 3 della legge n. 170 del 1965 per ottenere il beneficio della registrazione a tassa fissa - non è elemento costitutivo della fattispecie agevolata, bensì va effettuata dalla società risultante dalla trasformazione o fusione ed ha la funzione di mera attestazione di detto requisito oggettivo, consistente in una qualità dei negozi (o del negozio) da assoggettare al tributo e degli effetti che essi producono in una determinata situazione del mercato, senza alcun riferimento alla successiva attività del nuovo ente. Pertanto, non è precluso al contribuente, sempre che l'agevolazione sia stata richiesta al momento della registrazione, di produrre la suddetta dichiarazione in un tempo successivo, al fine di evitare la revoca del beneficio concesso dall'amministrazione in Sede di registrazione nonostante il mancato deposito del documento. (V 2703/81, mass n 413465; (Conf 6005/88, mass n 460433; (Conf 5911/81, mass n 416672; (Conf 5883/81, mass n 416635).*

Riferimenti normativi: Legge 18/03/1965 num. 170 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)