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Sez. 1, Sentenza n. 2703 del 04/05/1981 (Rv. 413465 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SOCIETA - TRASFORMAZIONI - FUSIONI - CONCENTRAZIONI - AGEVOLAZIONI FISCALI - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE PREVISTA DALL'ART 3, COMMA SECONDO DELLA LEGGE N 170 DEL 1965 - PRESENTAZIONE - TERMINI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - ERRONEA REGISTRAZIONE DELL'ATTO CON ALIQUOTA AGEVOLATA - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SUPPLETIVA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413465-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SOCIETA - TRASFORMAZIONI - FUSIONI - CONCENTRAZIONI - AGEVOLAZIONI FISCALI - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE PREVISTA DALL'ART 3, COMMA SECONDO DELLA LEGGE N 170 DEL 1965 - PRESENTAZIONE - TERMINI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - ERRONEA REGISTRAZIONE DELL'ATTO CON ALIQUOTA AGEVOLATA - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SUPPLETIVA - AMMISSIBILITA.*

La dichiarazione di cui all'art 3 comma secondo legge 18 marzo 1965 n 170 sul trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle societa commerciali, con la quale si afferma che tali operazioni non comportavano violazione dei divieti stabiliti dalle Disposizioni sulla tutela della liberta di concorrenza, in quanto essa stessa presupposto dell'agevolazione tributaria, prevista dal primo comma dell'art 1 e non quindi dichiarazione di scienza e di prova del medesimo, deve essere formulata e presentata all'ufficio del registro al momento della registrazione, oppure in epoca successiva, ma entro e non oltre il termine previsto per la presentazione dell'atto per la sua registrazione. Nel caso di Mancanza di tale dichiarazione e di richiesta dell'agevolazione de qua, ove la finanza, per errore, abbia proceduto alla registrazione dell'atto con aliquota agevolata, quest'ultima puo procedere all'esclusiva riscossione dell'imposta suppletiva. (V 5177/78, mass n 394924).*

Riferimenti normativi: Legge 18/03/1965 num. 170 art. 1, Legge 18/03/1965 num. 170 art. 3, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)