Sez. 2, Sentenza n. 9121 del 19/04/1996 Ud. (dep. 15/10/1996) Rv. 206204 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI | Dolo - Convinzione ragionevole della legittimità della propria pretesa - Estorsione - Insussistenza del dolo richiesto per tale delitto - Configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI
In tema di distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni, deve essere escluso il dolo del delitto di estorsione, e il fatto va qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nell'ipotesi in cui l'autore della violenza o della minaccia abbia agito nella convinzione ragionevole della legittimità della propria pretesa, pur se è illecito il modo scelto dall'agente per realizzarla. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione sull'elemento psicologico del reato, la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ravvisato il delitto di estorsione nella condotta del datore di lavoro il quale, accertato che la cassiera del bar dal medesimo gestito si era impossessata di una banconota da lire centomila prelevandola dalla cassa, aveva costretto la dipendente a presentare una lettera di dimissioni sotto la minaccia che, in caso contrario, egli avrebbe presentato denuncia penale a suo carico).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)