diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 174 del 19/01/1985 (Rv. 438390 - 01)

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - RISCATTO - VALUTAZIONE SERVIZI - IN GENERE - BENEFICIO DELLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 225 DEL 1963 E RISCATTO DEL SERVIZIO NEL CORPO DI POLIZIA ISTITUITO DALL'AMMINISTRAZIONE ANGLO-AMERICANA SULLA VENEZIA GIULIA - OTTENIMENTO DA PARTE DEL PENSIONATO STATALE QUALE EX GUARDIA DI PUBBLICA SICUREZZA - CONSERVAZIONE DEI DIRITTI RELATIVI ALLA POSIZIONE ASSICURATIVA COSTITUITA PRESSO L'INPS PER IL PREGRESSO PERIODO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438390-01

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - RISCATTO - VALUTAZIONE SERVIZI - IN GENERE - BENEFICIO DELLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 225 DEL 1963 E RISCATTO DEL SERVIZIO NEL CORPO DI POLIZIA ISTITUITO DALL'AMMINISTRAZIONE ANGLO-AMERICANA SULLA VENEZIA GIULIA - OTTENIMENTO DA PARTE DEL PENSIONATO STATALE QUALE EX GUARDIA DI PUBBLICA SICUREZZA - CONSERVAZIONE DEI DIRITTI RELATIVI ALLA POSIZIONE ASSICURATIVA COSTITUITA PRESSO L'INPS PER IL PREGRESSO PERIODO - ESCLUSIONE.*

Il pensionato statale quale ex guardia di pubblica sicurezza, che abbia ottenuto il beneficio della ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 27 febbraio 1963 n. 225 ed il riscatto del servizio - accreditato ai fini contributivi in virtù dell'art. 29 della legge 22 dicembre 1960 n. 1600 - nel corpo di polizia istituito dall'amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia, non conserva i diritti relativi alla posizione assicurativa costituita presso l'i.N.P.S. con i contributi versati per quel pregresso periodo, che hanno perduto la loro originaria validità. Infatti, a norma dell'art. 9 del d.l. 7 aprile 1948 n. 262, qualora il dipendente statale riscatti il servizio non di ruolo, l'i.N.P.S. deve rimborsare allo stato e all'interessato i contributi a suo tempo versati per il periodo riscattato e tale riscatto, per l'impossibilità di coesistenza - secondo il disposto dell'art. 38 n. 2, R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 - di due forme di Assicurazione obbligatoria relativamente ad uno stesso periodo contributivo, determina (salvo che nel caso di cui all'art. 20 della legge 5 giugno 1961 n. 376) la caducazione con effetto ex tunc della posizione assicurativa originariamente legittima e la conseguente perdita del diritto alla pensione INPS. (V 2606/78, mass n 391961).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38 com. 2, Decreto Legge 07/04/1948 num. 262 art. 9, Legge 05/06/1951 num. 376 art. 20, Legge 22/12/1960 num. 1600 art. 29, Legge 27/02/1963 num. 225 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)