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Sez. L, Sentenza n. 2606 del 24/05/1978 (Rv. 391961 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RIMBORSO - RISCATTO DEL SERVIZIO CIVILE NON DI RUOLO - RIMBORSO ALLO STATO ED AGLI INTERESSATI DEI CONTRIBUTI GIA VERSATI NEL PERIODO RISCATTATO - OBBLIGO DELL'INPS - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE ANTERIORE AL COLLOCAMENTO DEL DIPENDENTE NEI RUOLI TRANSITORI O NEI RUOLI ORGANICI - OBBLIGO DI RIMBORSO DELL'INPS - INSUSSISTENZA - PERDITA DELLA PENSIONE - EMISSIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE SUCCESSIVAMENTE AL COLLOCAMENTO IN RUOLO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI IRRIPETIBILITA DELLE RATE DI PENSIONE CORRISPOSTE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391961-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RIMBORSO - RISCATTO DEL SERVIZIO CIVILE NON DI RUOLO - RIMBORSO ALLO STATO ED AGLI INTERESSATI DEI CONTRIBUTI GIA VERSATI NEL PERIODO RISCATTATO - OBBLIGO DELL'INPS - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE ANTERIORE AL COLLOCAMENTO DEL DIPENDENTE NEI RUOLI TRANSITORI O NEI RUOLI ORGANICI - OBBLIGO DI RIMBORSO DELL'INPS - INSUSSISTENZA - PERDITA DELLA PENSIONE - EMISSIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE SUCCESSIVAMENTE AL COLLOCAMENTO IN RUOLO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI IRRIPETIBILITA DELLE RATE DI PENSIONE CORRISPOSTE - INSUSSISTENZA.*

Nel caso di Esercizio del riscatto, da parte del dipendente, del servizio civile non di ruolo prestato anteriormente alla nomina nei ruoli organici o al collocamento nei ruoli speciali, a norma dello art 9 del DL 7 aprile 1948 n 262, l'INPS deve procedere al rimborso, allo stato ed agli interessati, dei contributi gia versati nel periodo riscattato, in quanto per tale riscatto resta caducata la posizione assicurativa dei dipendenti gia non di ruolo con conseguente perdita della relativa pensione INPS. Per contro - a norma dell'art 20 legge n 376 del 1951 - il rimborso non e dovuto dall'INPS e la pensione resta definitivamente acquisita all'assicurato, se l'attribuzione della pensione sia anteriore al collocamento del dipendente nei ruoli transitori o nei ruoli organici. Peraltro la perdita della pensione INPS, in caso di emissione del relativo provvedimento di liquidazione successivamente al collocamento in ruolo, mentre si appalesa quale estrinsecazione del potere di autoimpugnazione del proprio atto illegittimo da parte dell'ente pubblico, non contrasta con il principio di irripetibilita delle rate di pensione corrisposte, sancito dall'art 80 RD n 1422 del 1924, poiche questa norma riguarda il caso di rettificazione di errori della liquidazione della pensione, ma non pone alcuna limitazione alla ripetibilita della pensione per essere venuto meno il rapporto assicurativo. (V 157/72, mass nn 355906 e 355907).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Decreto Legge 07/04/1948 num. 262 art. 9, Legge 05/06/1951 num. 376 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)