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Sez. L, Sentenza n. 2955 del 05/05/1980 (Rv. 406697 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE DI ANZIANITA - TARDIVA COLPEVOLE CORRESPONSIONE - INTERESSI MORATORI - OBBLIGO DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'INPS - RATEI ARRETRATI - INTERESSI CORRISPETTIVI DALLA DATA DI DECORRENZA DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406697-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE DI ANZIANITA - TARDIVA COLPEVOLE CORRESPONSIONE - INTERESSI MORATORI - OBBLIGO DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'INPS - RATEI ARRETRATI - INTERESSI CORRISPETTIVI DALLA DATA DI DECORRENZA DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*

In caso di colpevole ritardo nella corresponsione della pensione di anzianita a favore degli agenti autoferrotramvieri, l'INPS e tenuto al pagamento degli interessi moratori. Per converso, l'INPS non e tenuto al pagamento sui ratei arretrati degli interessi corrispettivi dalla data di decorrenza della pensione (primo giorno del mese successivo a quello in cui e avvenuto il collocamento a riposo) perche, in quel momento, il credito dell'assicurato non e liquido, difettando l'istituto di tutti gli elementi necessari per determinare l'ammontare della pensione. (Conf 2083/75, mass n 375813; (Conf 1982/75, mass n 375687; (Conf 61/75, mass n 373206).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 14, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)