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Sez. L, Sentenza n. 2083 del 23/05/1975 (Rv. 375813 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - RATEI DI PENSIONE DI ANZIANITA - INTERESSI CORRISPETTIVI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DA PARTE DELL'INPS A FAR DATA DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO - INSUSSISTENZA - INTERESSI MORATORI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375813-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - RATEI DI PENSIONE DI ANZIANITA - INTERESSI CORRISPETTIVI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DA PARTE DELL'INPS A FAR DATA DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO - INSUSSISTENZA - INTERESSI MORATORI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - CONDIZIONI.*

Sui ratei di pensione di anzianita, dovuti ai dipendenti da aziende di pubblico trasporto in concessione, l'INPS non e tenuto al pagamento degli interessi corrispettivi con decorso dalla data del sorgere del diritto a pensione, e cioe dal primo giorno del mese successivo a quello del collocamento in quiescenza, perche, a tale data, l'istituto manca di tutti gli elementi necessari alla Determinazione della pensione e, quindi, il correlativo credito dell'assicurato non e liquido ed esigibile; quest'ultimo, peraltro, avra diritto agli interessi moratori, ove il ritardo dell'INPS nella liquidazione della pensione risulti colpevole. (Conf 61/75, mass n 373206; 4221/74, mass n 372851; (contra 2632/73, mass n 366111).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 14, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)