Sez. U, Sentenza n. 23 del 07/01/1969 (Rv. 337822 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI - ECCESSO DI POTERE - NOZIONE - SVIAMENTO DI POTERE - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI - ECCESSO DI POTERE - NOZIONE - SVIAMENTO DI POTERE - ESCLUSIONE.*
Il consiglio nazionale forense, allorche provvede in materia disciplinare, pronunciandosi sui ricorsi contro le pronunce adottate in tale materia dai consigli locali degli avvocati e procuratori, esplica funzioni giurisdizionali - di giudice speciale - e non gia funzioni amministrative. Ne consegue che, allorche, a norma dell'art 56, terzo comma, del RDL 27 novembre 1933, n. 1578 (integrato dall'art. 111 della Costituzione), le relative pronunce vengono dichiarate soggette al ricorso per Cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, il concetto di vizio di 'eccesso di poterè deve essere inteso nel senso di eccesso di potere giurisdizionale, cioe della esplicazione, da parte del consiglio nazionale forense, di una potesta riservata dalla legge a un diverso organo, espressione di un diverso potere, sia esso legislativo o amministrativo deve trattarsi, cioe, di quella usurpazione o indebita assunzione di potesta giurisdizionale, che rappresenta un aspetto parziale e particolare di quei 'motivi attinenti alla giurisdizioné per i quali le sentenze di tutte le giurisdizioni speciali (e, quindi, anche quelle del consiglio nazionale forense) possono essere impugnate dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a norma dell'art 362, primo comma, cod proc civ. in conseguenza, nella soggetta materia, non vi e luogo, da parte della Corte di Cassazione, a controllo e Sindacato di quel diverso aspetto dell'eccesso di potere che si estrinseca nello sviamento di potere da parte di un organo amministrativo. (V 3021-68, massima n 335881 2583-64 1878-62).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)