Sez. 1, Sentenza n. 169 del 14/01/1977 (Rv. 383670 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - PROCEDIMENTO - DAVANTI AI CONSIGLI TERRITORIALI DELL'ORDINE - NATURA AMMINISTRATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LE DELIBERE DEI PREDETTI CONSIGLI - INAMMISSIBILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - PROCEDIMENTO - DAVANTI AI CONSIGLI TERRITORIALI DELL'ORDINE - NATURA AMMINISTRATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LE DELIBERE DEI PREDETTI CONSIGLI - INAMMISSIBILITA.*
In materia di sanzioni disciplinari contro avvocati e procuratori, mentre ha carattere giurisdizionale il procedimento di impugnazione davanti al consiglio nazionale forense, ha natura amministrativa quello dinanzi ai consigli territoriali dell'ordine, in quanto questi ultimi, rappresentando i gruppi professionali offesi dal comportamento di un loro membro, non sono estranei ai soggetti della controversia. Ne consegue che le delibere dei predetti consigli locali non sono impugnabili con ricorso per Cassazione. (V 954/74, mass n 368869; (V 23/69, mass n 337822; (V 947/63).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 59 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)