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Sez. 3, Sentenza n. 6258 del 02/05/2002 (Rv. 554052 - 01)

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Fidejussione prestata a favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future obbligazioni con un terzo (cd. "fidejussione omnibus") - Validità ed efficacia - Sopravvenuta modifica degli artt. 1938 e 1956 cod. civ. disposta dall'art. 10 della legge n. 154 del 1992 - Obbligazioni sorte anteriormente e non ancora adempiute - Incidenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554052-01

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI

Sulla validità ed efficacia della fidejussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future obbligazioni con un terzo (cd. "fidejussione omnibus") non influisce la sopravvenienza della legge 17 febbraio 1992, n. 154, il cui art. 10 ha modificato gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., rispettivamente imponendo la determinazione dell'importo massimo garantito, e negando la possibilità di preventiva rinuncia del fidejussore alla propria liberazione, atteso che tali innovazioni operano, a norma del successivo art. 11, dopo il decorso di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, senza che, quale "jus superveniens", possano incidere sugli effetti non ancora esauriti dei rapporti anteriormente costituiti, e cioè possano applicarsi a quelle fidejussioni in cui, alla data fissata per l'operatività della norma, il fidejussore non avesse ancora adempiuto la propria obbligazione, atteso che le dette innovazioni impongono direttamente sulle stesse caratteristiche genetiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentisi nel tempo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)