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Sez. 3, Sentenza n. 6897 del 22/06/1993 (Rv. 482862 - 01)

Fidejussione - Per obbligazioni future o condizionali | Fidejussione prestata a favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con un terzo (fidejussione "omnibus") - Validità ed efficacia - Controversia relativa - Sopravvenuta modifica degli artt. 1938 e 1956 cod. civ. ai sensi dell'art. 10 della legge n. 154 del 1992 - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1993-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482862-01

Fidejussione - Per obbligazioni future o condizionali

Nella controversia pendente in ordine alla validità ed efficacia della fidejussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con un terzo (cosiddetta "fidejussione omnibus"), non influisce la sopravvenienza della legge 17 febbraio 1992 n. 154, il cui art. 10 ha modificato gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., rispettivamente imponendo la determinazione dell'importo massimo garantito e negando la possibilità di preventiva rinuncia del fidejussore alla propria liberazione, atteso che dette innovazioni operano, ai sensi del successivo art. 11, dopo il decorso di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, senza che, quale "ius superveniens", possano incidere sugli effetti non ancora esauriti del rapporto fidejussorio costituito anteriormente, atteso che esse impingono direttamente sulle stesse caratteristiche genetiche del sinallagma contrattuale e cioè sulla disciplina generale della figura della fidejussione intesa quale fatto generatore di conseguenze obbligatorie protraentesi nel tempo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)