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Sez. 3, Sentenza n. 573 del 14/03/1964 (Rv. 300762 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - DOPO L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO - GIUDICE COMPETENTE - ISTRUTTORE O COLLEGIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1964-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300762-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - DOPO L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO - GIUDICE COMPETENTE - ISTRUTTORE O COLLEGIO - CONDIZIONI.*

Il processo, interrotto per uno degli eventi contemplati dagli artt. 299, 300 e 301 cod.proc.civ., riprende il suo corso nella stessa fase processuale alla quale era pervenuto al momento della interruzione, e cioe davanti al giudice istruttore o al collegio, a seconda che l'evento anzidetto si sia verificato prima o dopo il rinvio della causa alla udienza di discussione. (Conf. 1305-62' 1804-61' 357-60' 3366-58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)