Sez. 3, Sentenza n. 573 del 14/03/1964 (Rv. 300762 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - DOPO L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO - GIUDICE COMPETENTE - ISTRUTTORE O COLLEGIO - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - DOPO L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO - GIUDICE COMPETENTE - ISTRUTTORE O COLLEGIO - CONDIZIONI.*
Il processo, interrotto per uno degli eventi contemplati dagli artt. 299, 300 e 301 cod.proc.civ., riprende il suo corso nella stessa fase processuale alla quale era pervenuto al momento della interruzione, e cioe davanti al giudice istruttore o al collegio, a seconda che l'evento anzidetto si sia verificato prima o dopo il rinvio della causa alla udienza di discussione. (Conf. 1305-62' 1804-61' 357-60' 3366-58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)