Sez. 2, Sentenza n. 4135 del 28/09/1977 (Rv. 387793 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DOPO IL RINVIO DELLA CAUSA ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - RIPRESA DEL CORSO DEL PROCESSO DINANZI AL COLLEGIO - NECESSITA - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DOPO IL RINVIO DELLA CAUSA ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - RIPRESA DEL CORSO DEL PROCESSO DINANZI AL COLLEGIO - NECESSITA - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Il processo sospeso od interrotto deve riprendere il suo corso nella fase processuale in cui era pervenuto prima della sospensione od interruzione, e, quindi, ove detti eventi si siano verificati dopo il rinvio della causa all'udienza di discussione, davanti al collegio, non al giudice istruttore. Tale principio, per il caso di interruzione del procedimento per morte della parte, e di prosecuzione nei confronti dei suoi eredi, manifestamente non si pone in contrasto con il precetto costituzionale dell'inviolabilita del diritto alla difesa (art 24 della Costituzione), tenuto conto che detti eredi non assumono la veste di nuove parti in causa, ma subentrano nella posizione del de cuius, fermi restando gli effetti sostanziali e processuali del rapporto originario. (V 1166/69, mass n 339747; (V 573/64, mass n 300762).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)