Sez. 4, Sentenza n. 6399 del 16/11/1981 Ud. (dep. 25/06/1982) Rv. 154396 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICA ALLE ALTRE PARTI - CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - OMISSIONE - SANATORIA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICA ALLE ALTRE PARTI - CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - OMISSIONE - SANATORIA - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
La notifica della impugnazione per i soli interessi civili entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 202 cod. proc. pen. costituisce condizione necessaria per la ammissibilità del gravame e la sua omissione non è suscettibile di sanatoria. (nella specie è stata ritenuta irrilevante la comparizione in udienza, per resistere al gravame, del difensore dell'imputato al quale la notifica, ai sensi dell'art. 202 cod. proc. pen., era stata omessa). (Conf mass n 148881 e massime ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)