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Sez. L, Sentenza n. 13981 del 24/10/2000 (Rv. 541172 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE | Esenzione contributiva di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 - Terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare - Applicabilità del beneficio - Lavoratori dipendenti dell'imprenditore agricolo - Esclusione del beneficio - Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Stato
decisa il 2000-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541172-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE

Il beneficio dell'esenzione contributiva contemplato dall'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (recante provvedimenti in favore dei territori montani) - che prevedeva, nella sua originaria formulazione, l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare e che la sentenza n. 370 del 1985 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevedeva l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai settecento metri sul livello del mare - non riguardava i coltivatori diretti, bensì i contributi agricoli unificati che l'imprenditore agricolo era tenuto a versare per i suoi lavoratori dipendenti, atteso in particolare che l'art. 9 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nel contesto dell'elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri, ha previsto che non si applicano ai contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni le disposizioni di cui all'art. 8 cit., ossia l'esenzione prevista per le imprese agricole nei territori montani.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1952 num. 991 art. 8 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)