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Sez. 1 - , Ordinanza n. 1102 del 20/01/2020 (Rv. 656873 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE | Revocazione straordinaria - Decorrenza del termine per la proposizione del giudizio - Accertamento dell’esistenza del dolo - Accertamento di fatto - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656873-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE

Il momento della conoscenza dell'evento (nella specie, il dolo della controparte), da cui decorre il termine per la proposizione del giudizio di revocazione straordinaria dalla parte che afferma di esserne stata danneggiata, costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui convincimento non è censurabile per cassazione, ove motivato sulla base di argomentazioni plausibili e coerenti con il parametro legale della scoperta effettiva e completa, analogamente all'accertamento dell'esistenza stessa del dolo, per il quale non è sufficiente la sussistenza di un'attività deliberatamente fraudolenta della parte, ma è anche necessario che essa abbia determinato il convincimento del giudice e la conseguente sua decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)