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Sez. 1, Sentenza n. 1687 del 12/03/1984 (Rv. 433754 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1984-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433754-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*

Ad integrare il dolo revocatorio (art. 395 n. 1 cod. proc. civ.) non sono sufficienti il mendacio o la reticenza, ma è necessario un comportamento processuale fraudolentemente preordinato a paralizzare, con artifici o raggiri, la difesa avversaria e a trarre in inganno il giudice. Il relativo accertamento del giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se congruamente motivato. (V 3768/83, mass n 428676 sulla prima parte; (V 1507/83, mass n 426337; (V 1418/82, mass n 419244 sulla seconda parte; (V 1602/71, mass n 352006).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)