Sez. 3, Sentenza n. 2311 del 02/02/2007 (Rv. 594987 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Perdita o compromissione della capacità sessuale - Danni - Biologico ed esistenziale - Sussistenza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In tema di danni alla persona, la perdita o la compromissione, anche soltanto psichica, della sessualità - il cui diritto rientra tra i diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.) -, oltre che componente del danno biologico consequenziale alla lesione per fatto illecito altrui, costituisce di per sè danno esistenziale, la cui rilevanza deve essere autonomamente apprezzata e valutata equitativamente in termini non patrimoniali, (Fattispecie relativa alla perdita - a seguito di sinistro stradale - della capacità di avere rapporti sessuali, per "impotentia coeundi", con conseguente sindrome soggettiva ansioso-depressiva).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)