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Sez. 3, Sentenza n. 13546 del 12/06/2006 (Rv. 593002 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno non patrimoniale - Nozione - Pluralità di accezioni: danno morale soggettivo, danno biologico, danno c.d. esistenziale - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593002-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Nell'ambito del sistema "bipolare" del danno, il danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. è, diversamente dal danno patrimoniale ex art. 2043 cod. civ., danno scaturente dall'evento dannoso di carattere tipico, che -anche all'esito di numerosi interventi legislativi, e in particolare l'art. 2 legge. n. 117 del 1988 (in tema di risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie), l'art. 29, comma 9, legge n. 675 del 1996 (in tema di modalità illecite nella raccolta di dati personali); l'art. 44, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998 (in tema di adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi); l'art. 2 legge n. 89 del 2001 (in tema di mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo) - si compendia nella triplice accezione del danno morale soggettivo, quale mero dolore o patema d'animo interiore; del danno biologico, consistente nella lesione all'integrità psico-fisica accertabile in sede medico-legale; del c.d. danno esistenziale, quale pregiudizio del fare areddituale del soggetto, determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare, conseguente alla ingiusta violazione di valori essenziali costituzionalmente tutelati della persona.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)