Sez. 5, Sentenza n. 16022 del 29/07/2005 (Rv. 585151 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Provvedimenti di aggiudicazione e di assegnazione - Imposta proporzionale - Soggezione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro, fra gli atti dell'autorità giudiziaria assoggettati all'imposta proporzionale, ai sensi dell'art. 37 del d. P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 8, primo comma, lettera a), della tariffa, parte prima, ad esso allegata, sono compresi "i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione", intendendo il legislatore riferirsi, con l'espressione "provvedimento di assegnazione", all'istituto previsto in via generale dall'art. 505, e più in particolare dagli artt. 529, 539, 552 e segg., e 588 cod. proc. civ., ponendo così sullo stesso piano dei provvedimenti decisori, ai fini tributari, tali atti del processo di esecuzione, in ragione del loro particolare connotato, consistente nell'effetto traslativo di uno specifico e determinato bene che con essi si realizza.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 505, Cod. Proc. Civ. art. 529, Cod. Proc. Civ. art. 539, Cod. Proc. Civ. art. 551, Cod. Proc. Civ. art. 588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)