Sez. 5, Sentenza n. 6656 del 24/03/2006 (Rv. 588420 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Giudice fallimentare - Provvedimento in tema di ripartizione dell'attivo - Assoggettabilità ad imposta proporzionale di registro - Condizione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Il provvedimento del giudice fallimentare in tema di ripartizione dell'attivo è assoggettabile ad imposta proporzionale di registro, ai sensi dell'art. 8 della tariffa all. "A" al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, solo per la parte in cui eventualmente decida una contestazione sulla collocazione di crediti e, quindi, sulle posizioni di diritto soggettivo dei creditori, mentre, per il resto, si sottrae a detta tassazione perché configura mero atto di giurisdizione esecutiva, privo di effetti traslativi e, in particolare, non equiparabile, ai fini dell'applicazione del citato art. 8, al decreto del giudice della esecuzione di aggiudicazione od assegnazione del bene pignorato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)