Sez. 2, Sentenza n. 5589 del 12/11/1982 Ud. (dep. 14/06/1983) Rv. 159510 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DISCREZIONALITÀ - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DISCREZIONALITÀ - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
L'Esercizio della facoltà discrezionale, riconosciuta al giudice di appello, di rinnovare il dibattimento, non può essere Sindacato in Sede di legittimità, quando dalla sentenza risulti l'inutilità delle nuove indagini, ai fini per i quali era stata richiesta. (Conf mass n 153102; (Conf mass n 151740; (Conf mass n 151564 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)