Sez. L, Sentenza n. 4143 del 21/06/1986 (Rv. 446932 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - TRATTAMENTO PENSIONISTICO - RISCATTO DEGLI ANNI DEL CORSO DI LAUREA, DEL SERVIZIO MILITARE O DELLA PRATICA PROFESSIONALE - EFFETTI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - TRATTAMENTO PENSIONISTICO - RISCATTO DEGLI ANNI DEL CORSO DI LAUREA, DEL SERVIZIO MILITARE O DELLA PRATICA PROFESSIONALE - EFFETTI.*
Al fine del riconoscimento del trattamento pensionistico a carico della cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore di avvocati e procuratori, l'Esercizio da parte dell'assicurato della facoltà di riscatto degli anni del corso di laurea, del servizio militare o della pratica professionale, secondo la previsione dell'art. 8 secondo comma della legge 22 luglio 1975 n. 319, comporta che del periodo riscattato deve tenersi conto non soltanto con riguardo al requisito della durata dell'iscrizione alla predetta cassa, ma anche con riguardo al concorrente requisito della durata venticinquennale dell'Esercizio dell'attività professionale (primo comma lett. C della citata norma). (V 3151/85, mass n 440847).*
Riferimenti normativi: Legge 05/07/1965 num. 798 art. 5, Legge 22/07/1975 num. 319 art. 8, Legge 22/07/1975 num. 319 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)