Sez. L, Sentenza n. 3151 del 24/05/1985 (Rv. 440847 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - DIRITTO DI RISCATTO DEL CORSO LEGALE DI LAUREA E DELL'ANNO DI PRATICA PROFESSIONALE - LIMITAZIONE DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE - PERIODO MINIMO DI VENTICINQUE ANNI DI LIBERO ESERCIZIO PROFESSIONALE - RILEVANZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - DIRITTO DI RISCATTO DEL CORSO LEGALE DI LAUREA E DELL'ANNO DI PRATICA PROFESSIONALE - LIMITAZIONE DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE - PERIODO MINIMO DI VENTICINQUE ANNI DI LIBERO ESERCIZIO PROFESSIONALE - RILEVANZA.*
Il diritto di riscatto (per un periodo massimo di cinque anni, corrispondente al periodo di corso legale di laurea e dell'anno di pratica professionale) previsto dal secondo comma dell'art. 8 della legge 22 luglio 1975 n. 319 (modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense), il quale ha sostituito l'art. 5 della legge 5 luglio 1965 n. 798, non è limitato all'anzianità contributiva e, pertanto, può essere esercitato sia in relazione agli anni d'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali, ai fini del miglioramento della prestazione pensionistica, sia in relazione al periodo minimo (venticinque anni) di libero Esercizio professionale, ai fini del conseguimento della pensione.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 05/07/1965 num. 798 art. 5, Legge 22/07/1975 num. 319 art. 8, Legge 22/07/1975 num. 319 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)