Sez. 3, Sentenza n. 18229 del 28/11/2003 (Rv. 568524 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - TIPICITÀ | Contratti atipici - Normativa applicabile - Norme generali in materia di contratti - Applicabilità - Norme regolatrici dei contratti nominati - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di "leasing" traslativo.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - TIPICITÀ
Ai contratti non espressamente disciplinati dal codice civile(contratti atipici o innominati) possono legittimamente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto atteggiarsi del rapporto, quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una vicenda di locazione finanziaria traslativa cui è stata ritenuta applicabile la norma (art. 1526 cod. civ.) che disciplina la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà e, conseguentemente, inapplicabile il regime di cui all'art. 1458, comma primo seconda ipotesi cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1323, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1526
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)