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Sez. U - , Sentenza n. 8434 del 30/04/2020 (Rv. 657604 - 03)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE | Lastrico solare - Concessione in godimento ad un terzo per l’installazione di infrastrutture ed impianti - Volontà delle parti di attribuire all’accordo effetti obbligatori – Riconducibilità al contratto atipico di concessione “ad aedificandum” di natura personale – Disciplina applicabile - Approvazione di tutti i condomini – Necessità – Solo se di durata superiore a nove anni.
Stato
decisa il 2020-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657604-03

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE

Qualora le parti abbiano inteso attribuire all'accordo con cui il proprietario di un lastrico solare conceda in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico - con il diritto di mantenere la disponibilità ed il godimento dell'impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto -, effetti obbligatori, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto atipico di concessione "ad aedificandum" di natura personale, con rinuncia del concedente agli effetti dell'accessione, con il quale il proprietario di un'area concede ad altri il diritto personale di edificare sulla stessa, di godere e disporre dell'opera edificata per l'intera durata del rapporto e di asportare tale opera al termine del rapporto. Tale contratto è soggetto alla disciplina dettata, oltre che dai patti negoziali, dalle norme generali contenute nel titolo II del libro IV del codice civile (art. 1323 c.c.), nonché, per quanto non previsto dal titolo, dalle norme sulla locazione, tra cui quelle dettate dagli artt. 1599 c.c. e 2643, n. 8, c.c. e, ove stipulato da un condominio per consentire a terzi l'installazione del ripetitore sul lastrico solare del fabbricato condominiale, richiede l'approvazione di tutti i condomini solo se la relativa durata sia convenuta per più di nove anni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1323, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1593, Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602, Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 2643 lett. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)