Sez. 1, Sentenza n. 7181 del 11/06/1992 (Rv. 477679 - 01)
Commercio - Interno - Speciale disciplina settoriale - Prodotti alimentari | Artt. 31 e 35 della legge n. 580 del 1967 - Disciplina - Commercio della "pasta all'uovo" - Denominazione necessaria - Abrogazione della predetta normativa ex art. 18 d.P.R. n. 322 del 1982 - Esclusione.
Commercio - Interno - Speciale disciplina settoriale - Prodotti alimentari
Gli articoli 31 e 35 della legge 4 luglio 1967 n. 580 (recante norme sulla lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) che per la "pasta all'uovo" stabiliscono tale esclusiva denominazione per la messa in commercio, inibendo l'uso di altre indicazioni, non sono stati abrogati dal d.P.R. 18 maggio 1982 n. 322 (contenente attuazione della direttiva CEE n. 79/112 relativa alla etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché della direttiva CEE n. 74/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), che all'art. 18 dichiara abrogate tutte le altre norme in materia, trattandosi di normative che riflettono distinte e non sovrapponibili aree di incidenza.
Riferimenti normativi: Legge 04/07/1967 num. 580 art. 31 CORTE COST., Legge 04/07/1967 num. 580 art. 35, DPR 18/05/1982 num. 322 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)