Sez. 1, Sentenza n. 6110 del 18/06/1999 (Rv. 527656 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI | Pane "speciale" - Obblighi ex art. 20, quarto comma della legge n. 580 del 1967 - Abrogazione in virtù dell'art. 18 del d.P.R. n. 322 del 1982 - Esclusione.
COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI
La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 20 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (la quale, da un lato, fa obbligo, nel caso di confezione e di vendita di pane cosiddetto "speciale", di apporre diciture che indichino gli ingredienti aggiunti nonché l'ordine dei medesimi, e, dall'altro, fa divieto di vendita del suddetto alimento con la semplice e generica denominazione di pane "condito", "ingrassato", "migliorato") non può ritenersi, neanche in parte, abrogata per effetto dell'art. 18, primo comma, del d.P.R. n. 322/82.
Riferimenti normativi: DPR 18/05/1982 num. 322 art. 18, Legge 04/07/1967 num. 580 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)