Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24408 del 04/10/2018 (Rv. 650580 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Termine di cui al comma 4 - Art. 155, comma 5, c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO
In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., al termine per il deposito in cancelleria della dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU di cui al comma 4, trova applicazione l'art. 155, comma 5, c.p.c., trattandosi di "atto processuale" che si svolge fuori dall'udienza, condiziona l'accesso alla fase a cognizione piena e perfeziona il momento dal quale si computa il termine di trenta giorni per il successivo deposito del ricorso introduttivo del giudizio; ne consegue che, se il suddetto termine scade nella giornata del sabato, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)