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Sez. U, Sentenza n. 1418 del 01/02/2012 (Rv. 620511 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Notifica a mezzo posta - Omesso ritiro del piego da parte del destinatario - Momento perfezionativo - Decorso del termine di dieci giorni di cui all'art. 8 della legge n. 890 del 1982 - Natura - Termine a decorrenza successiva - Configurabilità - Computo - Criteri - Scadenza nella giornata di sabato - Proroga al giorno seguente non festivo - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620511-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO

Il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (nel testo di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile alla fattispecie "ratione temporis") - in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 - deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli "per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza" di cui all'art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il "dies ad quem" del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 155, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58, DPR 28/12/1985 num. 792, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)