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Sez. 2, Sentenza n. 8661 del 25/06/2001 (Rv. 547714 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE | Norma regolamentare edilizia prescrivente per le costruzioni un distacco minimo dal confine - Convenzione tra proprietari confinanti per l'esecuzione di un edificio a distanza inferiore - Diritto al risarcimento del danno del proprietario condannato all'arretramento della costruzione in accoglimento della domanda del vicino - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547714-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE

In presenza di una norma regolamentare edilizia prescrivente per le costruzioni un distacco minimo dal confine, la convenzione tra proprietari confinanti per l'esecuzione di un edificio a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dalla norma regolamentare, stante la sua illiceità per contrasto con una norma inderogabile posta a tutela dell'interesse pubblico, non attribuisce per il principio "quod nullum est nullum producit effectum", nessun diritto ai suoi stipulanti con la conseguenza che nessun danno risarcibile può essere riconosciuto al proprietario che, in esecuzione di detto accordo, abbia costruito a distanza inferiore a quella prescritta dalla norma regolamentare e, in accoglimento della domanda del vicino, sia stato condannato ad arretrare la costruzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)