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Sez. 1, Sentenza n. 3866 del 02/07/1984 (Rv. 435813 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - CESSAZIONE DEL FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI - FATTISPECIE - FALLIMENTO DEL PROMITTENTE VENDITORE DELL'IMMOBILE E VERIFICARSI DELLO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - DIRITTI DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE - CONCLUSIONE DEL FALLIMENTO CON L'ACCETTAZIONE ED OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PROPOSTO DALL'EREDE DEL FALLITO DEFUNTO - MEZZI PER FAR VALERE IL PROPRIO CREDITO DA PARTE DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE.*
Stato
decisa il 1984-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435813-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - CESSAZIONE DEL FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI - FATTISPECIE - FALLIMENTO DEL PROMITTENTE VENDITORE DELL'IMMOBILE E VERIFICARSI DELLO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - DIRITTI DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE - CONCLUSIONE DEL FALLIMENTO CON L'ACCETTAZIONE ED OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PROPOSTO DALL'EREDE DEL FALLITO DEFUNTO - MEZZI PER FAR VALERE IL PROPRIO CREDITO DA PARTE DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE.*

Il promissario acquirente di un bene immobile, a seguito del fallimento del promittente venditore e del verificarsi dello scioglimento del contratto, a norma dell'art. 72 quarto comma della legge fallimentare, resta privo dell'Azione di esecuzione in Forma specifica, e rimane creditore della somma di denaro corrispondente al prezzo versato. Tale credito, qualora il fallimento si concluda con l'accettazione ed omologazione del concordato proposto dall'erede del fallito defunto, può essere fatto valere, nei limiti della percentuale concordataria, nei confronti del terzo assuntore del concordato medesimo, ovvero, in presenza di clausole del concordato che lo escludano dal concorso (nella specie, in relazione alla mancata presentazione di istanza di ammissione), può essere fatto valere nei confronti del suddetto erede, il quale è tenuto ad adempiere gli obblighi nascenti dal concordato verso tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento (sia pure nei limiti dei beni ricevuti, ove abbia accettato l'eredità con il beneficio d'inventario). (V 1051/78, mass n 390402; (V 2128/77, mass n 385856).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 128, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 128, Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135, Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)