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Sez. 1, Sentenza n. 1051 del 02/03/1978 (Rv. 390402 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - FACOLTA DI SCELTA TRA CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO E SUO SCIOGLIMENTO - POTERE DISCREZIONALE DEL CURATORE - FORME - PRELIMINARE DI VENDITA - IDENTITA DI DISCIPLINA - ATTI DEL CURATORE INCOMPATIBILI CON LA VOLONTA DI CONSERVAZIONE DEL PRELIMINARE - DIRITTI DEL PROMISSARIO.*
Stato
decisa il 1978-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390402-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - FACOLTA DI SCELTA TRA CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO E SUO SCIOGLIMENTO - POTERE DISCREZIONALE DEL CURATORE - FORME - PRELIMINARE DI VENDITA - IDENTITA DI DISCIPLINA - ATTI DEL CURATORE INCOMPATIBILI CON LA VOLONTA DI CONSERVAZIONE DEL PRELIMINARE - DIRITTI DEL PROMISSARIO.*

La facolta del curatore fallimentare di scegliere fra la conservazione ed esecuzione del contratto, ovvero lo scioglimento della vendita non ancora eseguita, salvo il diritto del compratore di far valere i propri crediti nel passivo, costituisce un potere discrezionale, il quale puo essere esplicato senza l'intervento di una pronuncia del giudice, ed anche senza l'adozione di formule sacramentali, essendo a tal fine sufficiente che egli manifesti in qualsiasi modo, anche per facta concludentia, una chiara volonta in proposito. Detta facolta sussiste anche riguardo al preliminare di vendita, e, pertanto, qualora ricorrano Atti e fatti del curatore inconciliabili con la sopravvivenza del contratto, ed univocamente evidenzianti l'Esercizio del potere di risoluzione (nella specie, mancata stipulazione nel termine del contratto definitivo, acquisizione del bene alla massa e successivo suo trasferimento all'assuntore del concordato), il promissario non ha il diritto di conseguire l'esecuzione in Forma specifica del preliminare, o, comunque, di mantenere il godimento del bene, ma solo la possibilita di far valere i propri crediti, conseguenti allo scioglimento del rapporto, nel fallimento, ovvero, in caso di concordato fallimentare, nei confronti dell'assuntore. (V 1587/75, mass n 375177; (V 3748/68, mass n 337106).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)