Sez. L, Sentenza n. 539 del 16/01/1993 (Rv. 480291 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni | Disciplina ex art. 2103 cod. civ. - Applicabilità prima del contratto collettivo del 1988 - Esclusione - Conseguenze.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni
Gli artt. 80 della legge n. 425 del 1958 e 12 della legge n. 42 del 1979, che consentivano all'azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato di assegnare temporaneamente i dipendenti a mansioni superiori con i benefici economici ma senza possibilità di promozione nel caso di protrazione dell'assegnazione otre il termine di legge, sono rimasti in vigore, dopo l'avvento della legge 17 maggio 1985 n. 210 (istituzione dell'Ente delle Ferrovie dello Stato), fino alla stipulazione del contratto collettivo del 1988; a ciò non osta l'incompatibilità di dette norme con l'art. 2103 cod. civ., per essere applicabile al rapporto di lavoro dei ferrovieri (la cui materia esula da quella della "organizzazione") non il regime transitorio dell'art. 14, primo comma, della citata legge n. 210 del 1985 ma l'art. 21, primo comma, della medesima legge, che affida all'autonomia collettiva ed individuale la disciplina del detto rapporto, mentre è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la questione di legittimità di tali norme (nella specie, peraltro, solo genericamente dedotta).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 26/03/1958 num. 425 art. 80, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 06/02/1979 num. 42 art. 12, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 14 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)