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Sez. L, Sentenza n. 506 del 24/01/1996 (Rv. 495548 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI | Svolgimento di mansioni superiori - Diritto alla promozione per superamento del termine di legge - Esclusione ex artt. 80 legge n. 245 del 1958 e 12 legge n. 42 del 1979 - Vigenza della normativa dopo la privatizzazione del rapporto - Configurabilità - Termine finale - Diritto al trattamento retributivo delle mansioni svolte - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495548-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 80 della legge n. 425 del 1958 e 12 della legge n. 42 del 1979 - rimasti in vigore pur dopo la privatizzazione del rapporto fino, alla stipulazione del contratto collettivo del 23 giugno 1988 -, non acquisivano il diritto alla promozione in conseguenza dello svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore neanche nel caso in cui la relativa assegnazione si protraesse oltre il termine massimo al riguardo previsto dalla legge. Tuttavia spettano loro, per il periodo di svolgimento delle mansioni superiori, le differenze retributive correlate al trattamento economico della qualifica corrispondente.

Riferimenti normativi: Legge 26/03/1958 num. 425 art. 80, Legge 06/02/1979 num. 42 art. 12, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)