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Sez. U, Sentenza n. 3352 del 11/04/1994 (Rv. 486104 - 01)

Beni - Immateriali - Brevetti - Violazione di privativa - Processo e sanzioni - In genere (intervento del P.M.) | Marchi d'impresa - Funzione - Marchi di qualità - Distinzione - Disciplina pubblicistica di questi ultimi e loro riconoscimento da parte dello Stato mediante appositi provvedimenti non legislativi - Accertamento della legittimità di questi - Spettanza al giudice amministrativo - Condizione - Parametri tratti dalla disciplina privatistica dei marchi d'impresa - Utilizzabilità da parte di detto giudice.
Stato
decisa il 1994-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486104-01

Beni - Immateriali - Brevetti - Violazione di privativa - Processo e sanzioni - In genere (intervento del P.M.)

I marchi d'impresa, individuali e collettivi, hanno - ai sensi della disciplina privatistica per essi dettata dal R.D. del 21 giugno 1942, n. 929, come novellato ed aggiornato dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 - precipua funzione di tutela del segno distintivo relativo alla provenienza del prodotto o alla garanzia dell'origine, natura o qualità di determinati prodotti o servizi e si distinguono dai marchi di qualità, che sono soggetti a disciplina pubblicistica e riconosciuti dallo Stato, nell'esercizio di una competenza ad esso riservato, per la valorizzazione di determinati prodotti agro-alimentari e la tutela del consumatore, con la conseguenza che per i marchi di qualità ove lo Stato stesso siasi a tal fine avvalso non dello strumento legislativo, ma di appositi provvedimenti, la verifica della legittimità dei medesimi spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 26 e seguenti del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, se chiesta in via d'impugnazione dei provvedimenti medesimi, siano essi di concessione del marchio o di revoca od anche di controllo della sua gestione, senza, peraltro, che ciò precluda al detto giudice di avvalersi, ai fini di quella verifica, di parametri tratti dalla disciplina privatistica dei marchi d'impresa, quali l'originalità e la distintività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2570, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 77, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)